Art. 3
Violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1935/2004
In vigore dal 2 apr 2017
1. Il richiedente l'autorizzazione comunitaria o l'operatore economico che non effettua la comunicazione ai sensi dell', paragrafo 5, del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 30.000.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-02-10;29#art-3