Art. 18
Sanzioni accessorie
In vigore dal 1 apr 2017
1. In presenza di reiterate violazioni di cui agli , comma 1; 5, comma 1; 13, conuna 1, del presente decreto, gli organi preposti al controllo possono proporre all'autorità competente l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività da tre giorni a tre mesi.
2. In presenza di gravi violazioni di cui al comma 1, l'autorità competente può disporre la revoca della registrazione o del riconoscimento effettuati ai sensi degli del regolamento (CE) n. 183/2005.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-02-03;26#art-18