Art. 18

Sanzioni accessorie

In vigore dal 1 apr 2017
1. In presenza di reiterate violazioni di cui agli , comma 1; 5, comma 1; 13, conuna 1, del presente decreto, gli organi preposti al controllo possono proporre all'autorità competente l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività da tre giorni a tre mesi. 2. In presenza di gravi violazioni di cui al comma 1, l'autorità competente può disporre la revoca della registrazione o del riconoscimento effettuati ai sensi degli del regolamento (CE) n. 183/2005.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-02-03;26#art-18

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Sanzioni accessorie (Art. 18 Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 767/2009 del 13 luglio 2009 sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi.) — Testo vigente | Portale Normativo