Art. 14

Violazioni riguardanti l'etichettatura facoltativa

In vigore dal 1 apr 2017
1. Si applica la sanzione di cui all', comma 1, al responsabile dell'etichettatura che utilizza nell'etichettatura delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti una o più indicazioni a carattere facoltativo in violazione delle disposizioni di cui all' del regolamento.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-02-03;26#art-14

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