Art. 14
Violazioni riguardanti l'etichettatura facoltativa
In vigore dal 1 apr 2017
1. Si applica la sanzione di cui all', comma 1, al responsabile dell'etichettatura che utilizza nell'etichettatura delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti una o più indicazioni a carattere facoltativo in violazione delle disposizioni di cui all' del regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-02-03;26#art-14