Art. 13

Violazioni riguardanti le prescrizioni obbligatorie aggiuntive in materia di etichettatura di mangimi non conformi

In vigore dal 1 apr 2017
1. Salvo che il fatto costituisca reato, il responsabile dell'etichettatura che immette sul mercato, in violazione delle disposizioni di cui all' del regolamento, mangimi non conformi privi delle indicazioni obbligatorie specifiche di etichettatura o con indicazioni non rispondenti a quelle contenute nell'allegato VIII del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 8.000 a euro 30.000.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-02-03;26#art-13

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Violazioni riguardanti le prescrizioni obbligatorie aggiuntive in materia di etichettatura di mangimi non conformi (Art. 13 Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 767/2009 del 13 luglio 2009 sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi.) — Testo vigente | Portale Normativo