Art. 8
Violazioni riguardanti i principi per l'etichettatura e la presentazione
In vigore dal 1 apr 2017
1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore dei mangimi che viola le disposizioni di cui all', paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 3.000 a euro 12.000.
2. L'operatore del settore dei mangimi che viola le disposizioni di cui all', paragrafi 2 e 3, del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 1.000 a euro 6.000.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore dei mangimi che prepara o immette in commercio materie prime o mangimi composti che, a seguito di un controllo ufficiale, non risultano rispettare uno o più margini di tolleranza ammessi di cui all', paragrafo 5, e contenuti nell'allegato IV, parte A, del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 500 a euro 3.000.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore dei mangimi che prepara o immette in commercio materie prime o mangimi composti che, a seguito di un controllo ufficiale, non risultano rispettare uno o più margini di tolleranza ammessi di cui all', paragrafo 5, e contenuti nell'allegato IV, parte B del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 1.000 a euro 6.000.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-02-03;26#art-8