Art. 7
Violazioni riguardanti la commercializzazione di mangimi destinati a particolari fini nutrizionali
In vigore dal 1 apr 2017
1. L'operatore del settore dei mangimi che viola le disposizioni di cui all' del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 500 a euro 3.000.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-02-03;26#art-7