Art. 7

Violazioni riguardanti la commercializzazione di mangimi destinati a particolari fini nutrizionali

In vigore dal 1 apr 2017
1. L'operatore del settore dei mangimi che viola le disposizioni di cui all' del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 500 a euro 3.000.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-02-03;26#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo