Art. 5

Violazioni riguardanti restrizioni e divieti

In vigore dal 1 apr 2017
1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore dei mangimi che viola l', paragrafo 1, del regolamento, immettendo in commercio o utilizzando ai fini dell'alimentazione animale materiali soggetti a restrizioni o vietati contenuti nell'allegato III del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 5.000 a euro 30.000.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-02-03;26#art-5

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