Art. 4
Violazioni riguardanti le responsabilità e gli obblighi delle imprese nel settore dei mangimi
In vigore dal 1 apr 2017
1. La persona responsabile dell'etichettatura che non fornisce alle autorità competenti ogni informazione concernente la composizione o le proprietà dichiarate dei mangimi che immette sul mercato, ai sensi dell', paragrafo 2, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 1.000 a euro 6.000.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-02-03;26#art-4