Art. 16
Violazioni riguardanti il catalogo comunitario delle materie prime per mangimi
In vigore dal 1 apr 2017
1. Il responsabile dell'etichettatura che viola le condotte di cui all'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento, utilizzando la denominazione di una materia prima per mangimi figurante nel catalogo senza che siano rispettate tutte le pertinenti disposizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 150 a euro 1.000.
2. Il responsabile dell'etichettatura che viola le disposizioni di cui all', paragrafo 1, lettera c), del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 150 a euro 1.000.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-02-03;26#art-16