Art. 21

Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di spettanza statale

In vigore dal 1 apr 2017
1. I proventi derivanti dalla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie di spettanza statale comminate per le violazioni di cui agli del presente decreto affluiscono all'entrata del bilancio statale. 2. I proventi derivanti dalla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie di spettanza statale comminate per le violazioni di cui agli , sono versati ad apposito capitolo di entrata del bilancio statale, e, successivamente, sono riassegnati in favore delle Amministrazioni statali previste dall' del presente decreto, per migliorare le attività di controllo previste dal presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-02-03;26#art-21

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