Art. 15
Violazioni riguardanti il confezionamento
In vigore dal 1 apr 2017
1. L'operatore del settore dei mangimi che viola le disposizioni di cui all'articolo 23 del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 1.000 a euro 6.000.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-02-03;26#art-15