Allegato 2 Norme di attuazione del Codice della Giustizia contabileParte VIIITitolo IIICapo III

Art. 15

Divieto di private informazioni

In vigore dal 7 ott 2016
1. Il giudice non può ricevere private informazioni sulle cause pendenti davanti a sè, nè può ricevere memorie se non per mezzo della segreteria.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174#art-and-15

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