Allegato 2 Norme di attuazione del Codice della Giustizia contabile›Parte VIII›Titolo III›Capo III
Art. 13
Notificazione dell'ordinanza di esibizione
In vigore dal 7 ott 2016
1. Il giudice, nell'ordinanza con la quale dispone l'esibizione di un documento o di una cosa in possesso di una parte contumace o di un terzo, fissa il termine entro il quale l'ordinanza deve essere notificata e indica la parte che deve provvedere alla notificazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174#art-and-13