Allegato 2 Norme di attuazione del Codice della Giustizia contabileParte VIIITitolo IIICapo III

Art. 13

Notificazione dell'ordinanza di esibizione

In vigore dal 7 ott 2016
1. Il giudice, nell'ordinanza con la quale dispone l'esibizione di un documento o di una cosa in possesso di una parte contumace o di un terzo, fissa il termine entro il quale l'ordinanza deve essere notificata e indica la parte che deve provvedere alla notificazione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174#art-and-13

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