Allegato 2 Norme di attuazione del Codice della Giustizia contabile›Parte VIII›Titolo III›Capo II
Art. 9
Calendario del processo
In vigore dal 7 ott 2016
1. Il giudice, quando provvede sulle richieste istruttorie, sentite le parti e tenuto conto della natura, dell'urgenza e della complessità della causa, fissa il calendario del processo con l'indicazione delle udienze successive e degli incombenti che verranno espletati. I termini fissati nel calendario possono essere prorogati, anche d'ufficio, quando sussistono gravi motivi sopravvenuti. La proroga deve essere richiesta dalle parti prima della scadenza dei termini.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174#art-and-9