Allegato 2 Norme di attuazione del Codice della Giustizia contabile›Parte VIII›Titolo III›Capo II
Art. 10
Rinvio della discussione
In vigore dal 7 ott 2016
1. Il collegio può rinviare la discussione della causa per non più di una volta soltanto per grave impedimento di uno o più componenti del collegio o delle parti e per non più di sei mesi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174#art-and-10