Art. 10 · Rinvio della discussione
Allegato 2 Norme di attuazione del Codice della Giustizia contabileParte VIIITitolo IIICapo II

Art. 10

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Rinvio della discussione

In vigore dal 7 ott 2016
1. Il collegio può rinviare la discussione della causa per non più di una volta soltanto per grave impedimento di uno o più componenti del collegio o delle parti e per non più di sei mesi.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174#art-and-10