Allegato 2 Norme di attuazione del Codice della Giustizia contabileParte VIIITitolo IIICapo III

Art. 11

Produzione dei documenti

In vigore dal 7 ott 2016
1. I documenti offerti in comunicazione delle parti, unitamente al relativo elenco, sono prodotti mediante deposito in segreteria all'atto della costituzione. Il presidente della sezione, per gravi ragioni, sentite le parti, può autorizzare la produzione di documenti anche all'udienza; in questo caso dei documenti prodotti si fa menzione nel verbale.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174#art-and-11

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