Allegato 2 Norme di attuazione del Codice della Giustizia contabile›Parte VIII›Titolo III›Capo III
Art. 11
232 / 251Produzione dei documenti
In vigore dal 7 ott 2016
1. I documenti offerti in comunicazione delle parti, unitamente al relativo elenco, sono prodotti mediante deposito in segreteria all'atto della costituzione. Il presidente della sezione, per gravi ragioni, sentite le parti, può autorizzare la produzione di documenti anche all'udienza; in questo caso dei documenti prodotti si fa menzione nel verbale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174#art-and-11