Allegato 2 Norme di attuazione del Codice della Giustizia contabileParte VIIITitolo IIICapo IV

Art. 20

Riassunzione

In vigore dal 7 ott 2016
1. L'atto di riassunzione è depositato entro il termine trimestrale previsto dall', comma 6, del codice nella segreteria della sezione presso la quale pende il processo. 2. La notifica dell'atto di riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza può avvenire anche successivamente, purchè entro il termine eventualmente fissato dal giudice ovvero, in mancanza di esso, rispettando i termini per la comparizione. 3. L'atto di riassunzione e il decreto di fissazione dell'udienza sono notificati ai sensi dell' del codice ed alle parti non costituite devono essere notificati personalmente.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174#art-and-20

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