Allegato 2 Norme di attuazione del Codice della Giustizia contabileParte VIIITitolo IIICapo VI

Art. 23

Deliberazione dei provvedimenti

In vigore dal 7 ott 2016
1. Nel deliberare i provvedimenti la sezione d'appello applica le disposizioni dell' del codice. 2. Il relatore vota per primo, quindi votano i consiglieri in ordine inverso di anzianità e per ultimo il presidente. 3. La scelta dell'estensore della sentenza è fatta dal presidente tra i componenti il collegio che hanno espresso voto conforme alla decisione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174#art-and-23

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