Allegato 2 Norme di attuazione del Codice della Giustizia contabile›Parte VIII›Titolo III›Capo VI
Art. 23
Deliberazione dei provvedimenti
In vigore dal 7 ott 2016
1. Nel deliberare i provvedimenti la sezione d'appello applica le disposizioni dell' del codice.
2. Il relatore vota per primo, quindi votano i consiglieri in ordine inverso di anzianità e per ultimo il presidente.
3. La scelta dell'estensore della sentenza è fatta dal presidente tra i componenti il collegio che hanno espresso voto conforme alla decisione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174#art-and-23