Allegato 2 Norme di attuazione del Codice della Giustizia contabile›Parte VIII›Titolo III›Capo V
Art. 21
Disposizioni particolari per il processo pensionistico
In vigore dal 7 ott 2016
1. Al processo pensionistico non si applica l' delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.
2. Ai fini del calcolo di cui all'articolo 429, ultimo comma, del codice di procedura civile, il giudice applica l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174#art-and-21