Allegato 1 Codice della giustizia contabile›Parte I›Titolo IV›Capo I
Art. 42
Notificazioni e comunicazioni
In vigore dal 31 ott 2019
1. Le notificazioni e le comunicazioni degli atti del processo contabile, comprese quelle effettuate nel corso del procedimento, sono disciplinate dal codice di procedura civile e dalle leggi speciali concernenti la notificazione degli atti giudiziari in materia civile e contabile, ove non previsto diversamente dal presente codice. Il Presidente della sezione può autorizzare, su motivata richiesta del pubblico ministero, la notifica a mezzo delle forze di polizia.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174#art-acd-42