Allegato 1 Codice della giustizia contabileParte ITitolo IVCapo I

Art. 45

Rilevabilità e sanatoria della nullità

In vigore dal 7 ott 2016
1. Non può pronunciarsi la nullità senza istanza di parte se la legge non dispone che sia pronunciata d'ufficio. 2. Soltanto la parte nel cui interesse è stabilito un requisito può opporre la nullità dell'atto per la mancanza del requisito stesso, ma deve farlo nella prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso. 3. La nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa, nè da quella che vi ha rinunciato anche tacitamente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174#art-acd-45

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo