Allegato 1 Codice della giustizia contabile›Parte I›Titolo IV›Capo I
Art. 49
Nullità della sentenza
In vigore dal 7 ott 2016
1. La nullità delle sentenze soggette ad appello può essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie di questo mezzo di impugnazione.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando la sentenza manca della sottoscrizione del giudice.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174#art-acd-49