Allegato 1 Codice della giustizia contabileParte IITitolo ICapo I

Art. 54

Apertura del procedimento istruttorio

In vigore dal 31 ott 2019
1. Il procuratore regionale, a seguito di notizia di danno, comunque acquisita, ove non ritenga di provvedere alla sua immediata archiviazione per difetto dei requisiti di specificità e concretezza o per manifesta infondatezza, dispone l'apertura di un procedimento istruttorio ed assegna, secondo criteri oggettivi e predeterminati, la trattazione del relativo fascicolo. 1-bis. Fermo restando quanto previsto dall', il procuratore regionale non comunica al soggetto denunciante le proprie determinazioni in ordine all'eventuale apertura del procedimento istruttorio.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174#art-acd-54

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo