Allegato 1 Codice della giustizia contabile›Parte II›Titolo I›Capo II
Art. 56
Deleghe istruttorie
In vigore dal 31 ott 2019
1. Il pubblico ministero può... svolgere attività istruttoria direttamente, ovvero può delegare gli adempimenti istruttori alla Guardia di Finanza o ad altre Forze di polizia, anche locale, agli uffici territoriali del Governo, nonché, per specifiche esigenze, ai dirigenti o funzionari di qualsiasi pubblica amministrazione individuati in base a criteri di professionalità e, ove possibile, di territorialità; può, altresì, avvalersi di consulenti tecnici.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174#art-acd-56