Art. 56 · Deleghe istruttorie
Allegato 1 Codice della giustizia contabileParte IITitolo ICapo II

Art. 56

57 / 251

Deleghe istruttorie

In vigore dal 31 ott 2019
1. Il pubblico ministero può... svolgere attività istruttoria direttamente, ovvero può delegare gli adempimenti istruttori alla Guardia di Finanza o ad altre Forze di polizia, anche locale, agli uffici territoriali del Governo, nonché, per specifiche esigenze, ai dirigenti o funzionari di qualsiasi pubblica amministrazione individuati in base a criteri di professionalità e, ove possibile, di territorialità; può, altresì, avvalersi di consulenti tecnici.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174#art-acd-56