Allegato 1 Codice della giustizia contabile›Parte I›Titolo IV›Capo I
Art. 45
45 / 251Rilevabilità e sanatoria della nullità
In vigore dal 7 ott 2016
1. Non può pronunciarsi la nullità senza istanza di parte se la legge non dispone che sia pronunciata d'ufficio.
2. Soltanto la parte nel cui interesse è stabilito un requisito può opporre la nullità dell'atto per la mancanza del requisito stesso, ma deve farlo nella prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso.
3. La nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa, nè da quella che vi ha rinunciato anche tacitamente.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174#art-acd-45