Allegato 1 Codice della giustizia contabileParte ITitolo IVCapo I

Art. 40

Forma, contenuto e comunicazione dell'ordinanza

In vigore dal 7 ott 2016
1. L'ordinanza è succintamente motivata. Se è pronunciata in udienza, è inserita nel processo verbale; se è pronunciata fuori dell'udienza, è scritta in calce al processo verbale oppure in foglio separato, munito della data e della sottoscrizione del giudice o, quando questo è collegiale, del presidente. 2. Il segretario comunica alle parti l'ordinanza pronunciata fuori dell'udienza, salvo che la legge ne prescriva la notificazione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174#art-acd-40

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