Allegato 1 Codice della giustizia contabile›Parte I›Titolo IV›Capo I
Art. 39
Contenuto della sentenza
In vigore dal 31 ott 2019
1. Le sentenze della Corte dei conti sono pronunciate "In nome del popolo italiano" e recano l'intestazione "Repubblica italiana".
2. Esse, definitive o non definitive, devono contenere:
a) l'indicazione del giudice che ha pronunciato;
b) il nome e cognome delle parti e dei difensori quando nominati;
c) la concisa esposizione delle conclusioni del pubblico ministero e delle parti;
d) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, anche con rinvio a precedenti cui si intende conformare;
e) il dispositivo;
f) la data della pronuncia;
g) la sottoscrizione del presidente del collegio e dell'estensore o del giudice monocratico.
3. La decisione è nulla se mancano gli elementi di cui alle lettere e) e g) del comma 2, nonché se mancano, e non risultano dal verbale di udienza, gli elementi di cui alle lettere a), b), d) e f) del comma 2 e l'indicazione che è stato sentito il pubblico ministero.
4. Se, dopo la pronuncia della sentenza, il presidente non la può sottoscrivere per morte o altro impedimento, essa è sottoscritta dal componente più anziano del collegio, purchè prima della sottoscrizione sia menzionato l'impedimento; se l'estensore non può sottoscrivere la sentenza per morte o altro impedimento, è sufficiente la sottoscrizione del presidente, purchè prima della sottoscrizione sia menzionato l'impedimento.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174#art-acd-39