Art. 39 · Contenuto della sentenza
Allegato 1 Codice della giustizia contabileParte ITitolo IVCapo I

Art. 39

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Contenuto della sentenza

In vigore dal 31 ott 2019
1. Le sentenze della Corte dei conti sono pronunciate "In nome del popolo italiano" e recano l'intestazione "Repubblica italiana". 2. Esse, definitive o non definitive, devono contenere: a) l'indicazione del giudice che ha pronunciato; b) il nome e cognome delle parti e dei difensori quando nominati; c) la concisa esposizione delle conclusioni del pubblico ministero e delle parti; d) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, anche con rinvio a precedenti cui si intende conformare; e) il dispositivo; f) la data della pronuncia; g) la sottoscrizione del presidente del collegio e dell'estensore o del giudice monocratico. 3. La decisione è nulla se mancano gli elementi di cui alle lettere e) e g) del comma 2, nonché se mancano, e non risultano dal verbale di udienza, gli elementi di cui alle lettere a), b), d) e f) del comma 2 e l'indicazione che è stato sentito il pubblico ministero. 4. Se, dopo la pronuncia della sentenza, il presidente non la può sottoscrivere per morte o altro impedimento, essa è sottoscritta dal componente più anziano del collegio, purchè prima della sottoscrizione sia menzionato l'impedimento; se l'estensore non può sottoscrivere la sentenza per morte o altro impedimento, è sufficiente la sottoscrizione del presidente, purchè prima della sottoscrizione sia menzionato l'impedimento.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174#art-acd-39