Allegato 2 Norme di attuazione del Codice della Giustizia contabile›Parte VIII›Titolo III›Capo III
Art. 15
236 / 251Divieto di private informazioni
In vigore dal 7 ott 2016
1. Il giudice non può ricevere private informazioni sulle cause pendenti davanti a sè, nè può ricevere memorie se non per mezzo della segreteria.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174#art-and-15