Allegato 1 Codice della giustizia contabile›Parte II›Titolo III›Capo III
Art. 92
Rinvii dell'udienza
In vigore dal 7 ott 2016
1. L'udienza di discussione della causa ha luogo in un unico giorno e, se necessario, è aggiornata ad una udienza immediatamente successiva.
2. Il presidente, di ufficio in caso di impedimento organizzativo, ovvero su motivata istanza di parte e sentito il pubblico ministero, può rinviarla ad altra data.
3. Il rinvio è disposto con ordinanza a verbale o con decreto.
4. Se il rinvio è disposto d'ufficio prima della data di udienza, di esso è data comunque preventiva comunicazione al pubblico ministero e alle parti, a cura della segreteria della sezione.
5. Il rinvio deliberato a verbale è considerato noto alle parti presenti e a quelle che dovevano comparire.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174#art-acd-92