Allegato 1 Codice della giustizia contabile›Parte II›Titolo III›Capo II
Art. 89
Abbreviazione dei termini e istanza di accelerazione
In vigore dal 7 ott 2016
1. Il presidente, su motivata istanza di parte e nei casi di urgenza, con decreto può abbreviare fino alla metà i termini previsti per la fissazione di udienza. Sono proporzionalmente ridotti i termini per le difese.
2. Il decreto di abbreviazione, ove redatto in calce ad autonoma istanza, a cura della parte che lo ha richiesto è notificato alle altre parti, anche a mezzo PEC. Il termine abbreviato inizia a decorrere dall'avvenuta notificazione del decreto.
3. Il convenuto ha diritto di depositare presso la sezione giurisdizionale giudicante, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, istanza di accelerazione ai sensi dell'articolo 1-ter della legge 24 marzo 2001, n. 89, almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all', comma 2-bis, della stessa legge.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174#art-acd-89