Allegato 1 Codice della giustizia contabileParte IITitolo IIICapo IV

Art. 94

Mezzi di prova

In vigore dal 7 ott 2016
1. Fermo restando a carico delle parti l'onere di fornire le prove che siano nella loro disponibilità concernenti i fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni, il giudice anche d'ufficio può disporre consulenze tecniche, nonché ordinare alle parti di produrre gli atti e i documenti che ritiene necessari alla decisione. 2. Il giudice può richiedere d'ufficio alla pubblica amministrazione le informazioni scritte relative ad atti e documenti che siano nella disponibilità dell'amministrazione stessa, che ritiene necessario acquisire al processo. 3. Il giudice può procedere in qualunque stato e grado del processo all'interrogatorio non formale del convenuto, assistito dal difensore se costituito. 4. Il giudice può ammettere i mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile, esclusi l'interrogatorio formale e il giuramento.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174#art-acd-94

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