Allegato 1 Codice della giustizia contabileParte IITitolo IIICapo II

Art. 90

Costituzione del convenuto e comparsa di risposta

In vigore dal 7 ott 2016
1. Il convenuto deve costituirsi a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, almeno venti giorni prima dell'udienza fissata in calce all'atto di citazione, o almeno dieci giorni prima nel caso di abbreviazione di termini a norma dell', depositando in cancelleria il proprio fascicolo contenente comparsa di risposta, con la copia della citazione notificata, la procura e l'elenco dei documenti che offre in comunicazione. 2. Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti a fondamento della domanda, indicare le proprie generalità e il codice fiscale, i mezzi di prova di cui intende valersi, specificare i documenti che offre in comunicazione e formulare le conclusioni. 3. A pena di decadenza, il convenuto deve proporre le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio tra cui la non corrispondenza tra invito a dedurre e citazione di cui all'.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174#art-acd-90

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