Allegato 1 Codice della giustizia contabile›Parte II›Titolo III›Capo II
Art. 87
Rapporti tra invito a dedurre e citazione
In vigore dal 7 ott 2016
1. La citazione è altresì nulla, qualora non sussista corrispondenza tra i fatti di cui all' comma 2, lettera e), e gli elementi essenziali del fatto esplicitati nell'invito a dedurre, tenuto conto degli ulteriori elementi di conoscenza acquisiti a seguito delle controdeduzioni.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174#art-acd-87