Allegato 1 Codice della giustizia contabile›Parte II›Titolo III›Capo IV
Art. 98
Prova per testimoni
In vigore dal 7 ott 2016
1. La prova testimoniale è assunta ai sensi del codice di procedura civile e delle relative disposizioni di attuazione.
2. Durante l'escussione del teste, le parti, per il tramite del presidente, possono formulare domande per ulteriormente chiarire gli articoli di prova.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174#art-acd-98