Art. 98 · Prova per testimoni
Allegato 1 Codice della giustizia contabileParte IITitolo IIICapo IV

Art. 98

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Prova per testimoni

In vigore dal 7 ott 2016
1. La prova testimoniale è assunta ai sensi del codice di procedura civile e delle relative disposizioni di attuazione. 2. Durante l'escussione del teste, le parti, per il tramite del presidente, possono formulare domande per ulteriormente chiarire gli articoli di prova.
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