Art. 92 · Rinvii dell'udienza
Allegato 1 Codice della giustizia contabileParte IITitolo IIICapo III

Art. 92

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Rinvii dell'udienza

In vigore dal 7 ott 2016
1. L'udienza di discussione della causa ha luogo in un unico giorno e, se necessario, è aggiornata ad una udienza immediatamente successiva. 2. Il presidente, di ufficio in caso di impedimento organizzativo, ovvero su motivata istanza di parte e sentito il pubblico ministero, può rinviarla ad altra data. 3. Il rinvio è disposto con ordinanza a verbale o con decreto. 4. Se il rinvio è disposto d'ufficio prima della data di udienza, di esso è data comunque preventiva comunicazione al pubblico ministero e alle parti, a cura della segreteria della sezione. 5. Il rinvio deliberato a verbale è considerato noto alle parti presenti e a quelle che dovevano comparire.
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