Art. 6
Rappresentanti autorizzati
In vigore dal 26 mag 2016
1. Il fabbricante può nominare, mediante mandato scritto, un rappresentante autorizzato. Gli obblighi di cui all', comma 1, e l'obbligo di redigere la documentazione tecnica di cui all', comma 2, non rientrano tra gli atti che il rappresentante autorizzato può compiere.
2. Un rappresentante autorizzato esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante. Il mandato consente al rappresentante autorizzato di eseguire almeno i seguenti compiti:
a) mantenere a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza del mercato la dichiarazione di conformità UE o, se del caso, l'attestato di conformità e la documentazione tecnica per un periodo di dieci anni dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato;
b) a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, fornire a tale autorità tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto;
c) cooperare con le autorità nazionali competenti, su loro richiesta, a ogni iniziativa tesa a eliminare i rischi presentati dai prodotti che rientrano nel loro mandato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-05-19;85#art-6