Art. 3
Presunzione di conformità dei prodotti
In vigore dal 26 mag 2016
1. I prodotti che sono conformi a norme armonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, sono considerati conformi ai requisiti essenziali di salute e sicurezza elencati all'allegato II contemplati da tali norme o parti di esse.
2. Se non esistono norme armonizzate, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'interno sono adottate le disposizioni necessarie per comunicare alle parti interessate le vigenti norme e specifiche tecniche nazionali, considerate importanti o utili per applicare correttamente i requisiti essenziali di salute e di sicurezza elencati all'allegato II.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-05-19;85#art-3