Art. 2

Requisiti essenziali di sicurezza e di salute

In vigore dal 26 mag 2016
1. I prodotti devono soddisfare i requisiti essenziali di salute e sicurezza loro applicabili di cui all'allegato II, tenuto conto dell'uso cui sono destinati.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-05-19;85#art-2

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