Art. 4
Messa a disposizione sul mercato e messa in servizio
In vigore dal 26 mag 2016
1. I prodotti sono messi a disposizione sul mercato e posti in servizio solo se, una volta debitamente installati, sottoposti a manutenzione e utilizzati conformemente allo scopo per essi previsto, soddisfano i requisiti del presente decreto.
2. Le disposizioni del presente decreto non pregiudicano il mantenimento in vigore o l'adozione di disposizioni finalizzate a prescrivere i requisiti necessari per assicurare la protezione dei lavoratori nell'utilizzazione dei prodotti, purchè senza implicare alcuna modifica dei prodotti rispetto a quanto prescritto dal presente decreto.
3. In occasione di fiere, esposizioni e dimostrazioni, è ammessa la presentazione di prodotti che non soddisfano i requisiti del presente decreto, purchè sia chiaramente indicato che tali prodotti non sono conformi con il presente decreto e che non sono in vendita, finché non saranno stati resi conformi dal fabbricante. Durante le dimostrazioni, devono essere prese precauzioni di sicurezza adeguate per garantire la protezione delle persone.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-05-19;85#art-4