Art. 8
Obblighi dei distributori
In vigore dal 26 mag 2016
1. Quando mettono un prodotto a disposizione sul mercato, i distributori si comportano con la dovuta diligenza ed applicano le prescrizioni del presente decreto.
2. Prima di mettere un prodotto a disposizione sul mercato, i distributori verificano che esso rechi la marcatura CE, ove applicabile, che sia accompagnato dalla dichiarazione di conformità UE o dall'attestato di conformità e dai documenti prescritti, dalle istruzioni e informazioni di sicurezza in una lingua che può essere facilmente compresa dagli utilizzatori finali nello Stato membro in cui lo strumento di misura deve essere messo a disposizione sul mercato e, per il mercato italiano, in lingua italiana, e che il fabbricante e l'importatore abbiano soddisfatto i requisiti di cui, rispettivamente, all', commi 5, 6 e 7, e all', comma 3. Il distributore, che si accorge o ritiene che un prodotto non è conforme ai requisiti essenziali di salute e sicurezza di cui all'allegato II, non mette il prodotto a disposizione sul mercato fino a quando non sia stato reso conforme. Inoltre, se il prodotto presenta un rischio, il distributore ne informa il fabbricante o l'importatore, nonché le autorità di vigilanza del mercato.
3. I distributori garantiscono che, per il periodo in cui un prodotto è sotto la loro responsabilità, le sue condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettono a repentaglio la sua conformità ai requisiti di cui all'allegato II.
4. I distributori che si accorgono o ritengono che un prodotto da essi messo a disposizione sul mercato non è conforme al presente decreto si assicurano che siano adottati i correttivi necessarie a renderlo conforme o, a seconda dei casi, per ritirarlo o richiamarlo.
Inoltre, se il prodotto presenta dei rischi, i distributori ne informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione sul mercato il prodotto, dando informazioni dettagliate sulla non conformità e sui correttivi adottati.
5. I distributori, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico, necessarie per dimostrare la conformità dello strumento di misura.
Cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a ogni iniziativa tesa a eliminare i rischi presentati dai prodotti da essi commercializzati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-05-19;85#art-8