Art. 11

Principi generali della marcatura CE e regole e condizioni per l'apposizione della marcatura CE e di altre marcature

In vigore dal 26 mag 2016
1. La marcatura CE è soggetta ai principi generali esposti all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008. 2. La marcatura CE è apposta sul prodotto o sulla sua targhetta segnaletica in modo visibile, leggibile e indelebile. Nei casi in cui ciò non è possibile o la natura del prodotto non lo consente, essa è apposta sul suo imballaggio e sui documenti di accompagnamento. 3. La marcatura CE è apposta sul prodotto prima della sua immissione sul mercato. 4. La marcatura CE è seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato, nel caso in cui tale organismo interviene nella fase di controllo della produzione. Il numero di identificazione dell'organismo notificato è apposto dall'organismo stesso o, in base alle sue istruzioni, dal fabbricante o dal suo rappresentante autorizzato. 5. La marcatura CE e, ove applicabile, il numero di identificazione dell'organismo notificato sono seguiti dal marchio specifico di protezione dalle esplosioni, dai simboli del gruppo e della categoria degli apparecchi e, ove applicabile, da altre marcature e informazioni di cui all'allegato II, punto 1.0.5. 6. La marcatura CE e le marcature, i simboli e le informazioni di cui al comma 5, nonché l'eventuale numero di identificazione dell'organismo notificato possono essere seguiti da un'altra indicazione che segnali un uso o un rischio speciali. I prodotti progettati per particolari atmosfere esplosive devono essere contrassegnati da un marchio specifico.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-05-19;85#art-11

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