Capo II
Art. 6
Richiesta di informazioni sulle condanne
In vigore dal 28 giu 2022
1. L'Ufficio centrale redige la richiesta di informazioni diretta alle autorità degli altri Stati membri in conformità al modulo di cui all'allegato A al presente decreto.
2. Quando riceve una richiesta di informazioni sulle condanne dalle autorità di altri Stati membri nell'ambito di un procedimento penale o a fini diversi, l'Ufficio centrale può, a sua volta, rivolgere una richiesta di estrazione di informazioni e dati sulle condanne all'autorità centrale di un altro Stato membro.
3. La disposizione del comma 2 si applica anche quando la richiesta di informazioni è proposta dall'interessato, purchè sia o sia stato in possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza dello Stato membro richiesto, oppure sia o sia stato residente in Italia o nello Stato membro richiesto.
4. Nei casi di cui al comma 3, l'Ufficio centrale rivolge la richiesta di estrazione di informazioni e dati sulle condanne all'autorità centrale dello Stato membro di cittadinanza. Se l'interessato è cittadino di uno Stato terzo, l'Ufficio centrale rivolge la richiesta alle autorità centrali degli Stati membri che detengono le informazioni.
5. L'Ufficio centrale include le informazioni e i dati acquisiti ai sensi del comma 4 nel certificato da fornire all'interessato.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-05-12;74#art-6