Capo II

Art. 9

Condizioni di utilizzo dei dati personali

In vigore dal 4 giu 2016
1. Salva la disciplina sul trattamento dei dati personali relativi a decisioni pronunciate in Italia, i dati personali ricevuti dalle autorità centrali degli altri Stati membri, ai fini di un procedimento penale o per fini diversi da un procedimento penale, possono essere utilizzati solo ai fini del procedimento penale per il quale sono stati richiesti o per i fini e nei limiti della richiesta, come specificato nel modulo di cui all'allegato B al presente decreto. 2. I dati personali di cui al comma 1 sono in ogni caso utilizzabili per la prevenzione di un pericolo grave ed immediato per la pubblica sicurezza.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-05-12;74#art-9

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