Capo II

Art. 10

Lingua degli atti nello scambio di informazioni

In vigore dal 4 giu 2016
1. La richiesta di informazioni sulle condanne è redatta nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato richiesto. 2. La risposta alla richiesta di informazioni sulle condanne è redatta nella lingua italiana ovvero nella lingua concordata con lo Stato richiedente.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-05-12;74#art-10

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