Capo II
Art. 10
11 / 14Lingua degli atti nello scambio di informazioni
In vigore dal 4 giu 2016
1. La richiesta di informazioni sulle condanne è redatta nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato richiesto.
2. La risposta alla richiesta di informazioni sulle condanne è redatta nella lingua italiana ovvero nella lingua concordata con lo Stato richiedente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-05-12;74#art-10